Finalità

Il principio ispiratore che ha guidato il legislatore nella definizione di un ente territoriale intermedio nominato “Unione di Comuni” era, con la L. 142/1990, quello favorire nel tempo la fusione e dunque la riduzione del numero dei piccoli comuni.
Poiché l’intento della norma non coincise con la volontà degli enti locali, che diedero la preferenza al mantenimento della propria autonomia, dimensione e dignità istituzionale, il legislatore, con la L. 265/1999, modifica ovvero calibra la natura delle Unioni di Comuni, attraverso l’individuazione di un organismo capace di “gestione congiunta di funzioni di competenza dei comuni partecipanti”.
Il Testo Unico D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 infine definisce espressamente le Unioni di Comuni quali “Enti locali”, che si distinguono dunque dagli Enti che ne fanno parte.
Resta fermo, in questo processo decennale di ridefinizione degli enti intermedi, il principio fondamentale della necessità di una riorganizzazione sovra comunale di servizi, funzioni e strutture, nell’ottica di efficienza, efficacia, economia, buon andamento, imparzialità, legittimità e qualità dei servizi erogati oltre all’adeguatezza organizzativa, semplificazione e ottimizzazione: ovvero servizi migliori a costi più contenuti.
Tale principio presumeva un recepimento legislativo da parte delle regioni, attraverso l’individuazione di ambiti ottimali in cui sarebbe dovuta nascere la nuova aggregazione e la conseguente gestione associata di funzioni e servizi, con la necessaria incentivazione economica attraverso apposito fondo di bilancio.
La Regione Sardegna recepiva il disposto del Testo Unico con la legge n. 12 del 2 agosto 2005, attraverso un riordino degli enti locali intermedi, la definizione degli ambiti ottimali, l’istituzione di un apposito capitolo nel bilancio della Regione, per l’incentivazione e il finanziamento delle gestioni in forma associata di funzioni e servizi. Con atto successivo la Giunta Regionale stabiliva i criteri di riparto di tali somme.
Vi è da ribadire che l’incentivazione economica della gestione in forma associata concessa dalla Regione 
è volta fondamentalmente a innescare questo ciclo virtuoso al fine di generarne i vantaggi, mentre è inteso che il costo delle funzioni e dei servizi restano in definitiva in capo agli utenti, dunque ai Comuni, che vi faranno fronte mediante i trasferimenti dello Stato, della Regione e con i tributi (tasse e imposte) versati dall’utente finale ovvero i cittadini.